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DIVIETO DI E-FATTURA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE, MA SOLO ALCUNE


Il famoso art. 1, comma 53, legge 145/2018 (Legge di Bilancio) introduce il DIVIETO di e-fattura per le prestazioni per cui è previsto l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS), anche nel caso in cui il beneficiario abbia opposto il suo rifiuto alla trasmissione (art. 3 DM Econimia 31-07-2015).

Sono soggetti all'obbligo di STS gli operatori sanitari compresi nell’elenco all’art. 3, dlgs 175/2014:

  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici.


Il divieto non si applica alle prestazioni escluse dall'invio al STS:

  • le società medico-veterinarie
  • le strutture che erogano assistenza protesica non autorizzate in base all'art.8-ter dlgs 502/1992
  • le prestazioni di alloggio e maggior confort erogate da ospedali, case di cura e di riposo

Una errata valutazione su tale obbligo comportrebbe: 1) emissione di fattura analogica e invio di STS non dovuto, la violazione di "omessa fatturazione"; 2) l'emissione di fattura se vige il divieto, la violazione dell'art. 1, comma 53, legge 145/2018 e della richiamata normativa sulla protezione dei dati (Regolamento UE/2016/679 - GDPR) mettendo a repentaglio "i diritti e le libertà dell’interessato".

 

Diverso è il caso degli ESONERATI dalla e-fattura, che potranno scegliere di adottarla volontariamente:

  • chi cede beni o servizio verso soggetti stabiliti fuori italia
  • soggetti passivi forfettari e minimi (compresi i nuovi che aderiscono alla flat-tax)
  • le associazioni sportive - e altri enti - senza scopo di lucro in regime SIAE (art. 1 e 2 della legge 398/91)